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Legge 20/03/1998 n. 52

pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1998

Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale

pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1 Disposizioni in materia di sostegno al reddito

1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 17, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilita' di iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a quindici dipendenti, e' prorogato al 31 dicembre 1998 ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione (( 2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del )) (( decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come )) (( modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto- legge 16 )) (( maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge )) (( 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al 31 )) (( dicembre 1998. Alle finalita' del presente comma si provvede )) (( nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo )) (( nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e )) (( comunque entro il limite massimo di 30 miliardi di lire. ))

3. Sono prorogati per ulteriori otto mesi:

a) i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

b) i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data del 15 dicembre 1997. La misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati e' ridotta del 10 per cento. Le predette proroghe possono essere concesse nel limite massimo di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera a) e di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera b), per indennnita' e contribuzione figurativa e l'onere complessivo e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1. ((3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale )) (( puo' prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i )) (( trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui )) (( all'articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto- legge 1 )) (( ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 28 novembre 1996, n. 608. L'onere complessivo per la )) (( concessione del predetto intervento, pari a lire 3 miliardi, e' )) (( posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1. ))

4. La possibilita' prevista dall'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, di concedere, nei casi ivi previsti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive

5. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative al diritto dei lavoratori dipendenti o gia' dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle liste di mobilita' non antecedentemente al 1 gennaio 1996, si interpretano nel senso che la percezione della relativa indennita' non e' subordinata al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, del citato decreto-legge n. 510 del 1996, il termine di scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilita' e' prorogato di dodici mesi. (( 6. I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui )) (( all'articolo 9-octies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. )) (( 608, possono prevedere lo svolgimento delle attivita', da parte )) (( di giovani residenti nelle aree cui agli obiettivi numeri 1 e 2 )) (( del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio )) (( 1993, e successive modificazioni, presso imprese del settore )) (( industriale operanti in territori diversi da quelli ricompresi )) (( negli obiettivi nn. 1 e 2 del predetto regolamento e che )) (( abbiano concordato, ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 )) (( della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o anche tramite le loro )) (( associazioni territoriali, rapporti di collaborazione con le )) (( corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle aree )) (( territoriali di provenienza dei giovani, finalizzati allo )) (( sviluppo economico di tali aree. In tali casi ai giovani e' )) (( corrisposta una indennita' aggiuntiva di lire 800.000 mensili a )) (( titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta )) (( per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione )) (( di cui al comma 1, nonche' una indennita' pari a lire 200 mila )) (( mensili a carico dell'impresa ad integrazione dell'indennita' )) (( di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. )) (( 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, )) (( n. 451. Ai giovani residenti nelle aree di cui al citato )) (( obiettivo n. 2, le indennita' aggiuntive di cui al presente )) (( comma sono corrisposte nel caso che le attivita' formative )) (( siano svolte presso imprese non operanti nelle regioni di )) (( residenza. Il Governo deve riferire alle Commissioni )) (( parlamentari competenti in ordine ai risultati dello )) (( svolgimento delle suddette attivita'. I piani di (( svolgimento delle suddette attivita'. I piani di cui )) (( all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. )) (( 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, )) (( n. 451, avviati entro il 1998 possono essere completati nel )) (( 1999 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo )) (( scopo nell'ambito del predetto Fondo. ))

7. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n 229, le parole: "una quota pari al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una quota non inferiore al 70 per cento". (( Al comma 2 dell'articolo 3 del citato decretolegge n. 129 del 1997 le parole: "stipulati entro il 15 ottobre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "le cui procedure siano state attivate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, entro il 15 ottobre 1997". )) Riferimenti normativi:

-Il comma 17 dell'art. 4 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), cosi' recita: "17. E' differita al 31 dicembre 1997 la possibilita' di iscrizione alla lista di mobilita' di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevista dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".

- Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), cosi' recita: "7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo".

-Il testo dei commi 5 e 8 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), e' il seguente: to- legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, stipulano contratti di solidarieta', viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla meta' del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terra' conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La presente disposizioni non trova applicazione in riferimento ai periodi successivi al 31 dicembre 1995". "8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a condizioni che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entita' non inferiore alla meta' della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori".

-Il comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione) e' il seguente: "3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere prorogati per ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonche' i trattamenti di integrazione salariale, in essere alla data del 25 marzo 1997, concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, anche in deroga a quanto disposto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nel limite complessivo di lire 43 miliardi a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; la misura dei tratta menti di integrazione salariale prorogati e' ridotta dei dieci per cento. Al relativo onere per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

 

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